Statuto dell’Associazione
1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata “COMPAGNIA MUSICAL SOLE LUNA” con sede legale nel Comune di San Francesco al Campo. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. 2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11. Art. 2 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro la quale ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo di promuovere il progresso sociale, favorire l’aggregazione, diminuire la solitudine, facilitare l’integrazione interpersonale, a favore dei giovani disagiati, per qualificarne la crescita e lo sviluppo personale, degli anziani per realizzare momenti di aiuto e di sostegno ed in generale di tutti i componenti della collettività umana per il miglioramento delle condizioni di vita. Art. 3 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l’Associazione opera attraverso la musica quale strumento d’aiuto, principio di relazione, momento di incontro e d’interesse, veicolo di cultura, elemento di aggregazione, canale di relazione e di comunicazione inferenziale, strumento di gioia. Attività e spettacoli musicali verranno svolti presso case di riposo, ricoveri per anziani, oratori e presso tutti i luoghi e le strutture dove le situazioni di disagio si verificano. Inoltre, l’Associazione utilizzerà la musica come momento di aggregazione anche accompagnando chi vive situazioni di disagio presso i teatri dove assistere agli spettacoli in programmazione. 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. 4) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. Art. 4 1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita
della stessa è indivisibile, ed è costituito da: 2) L'associazione trae le risorse economiche per
il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: 3) L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 5) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione. Art. 5 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. Art. 6 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 15 giorni dal ricevimento della relativa lettera. 4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile. 5) La qualità di Socio si perde: 6) L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Art. 7 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri
di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività.
In modo particolare: Art. 8 1) Sono organi dell’Associazione: 1) L’Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci. 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato. 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. 2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. 4) L’Assemblea ordinaria:
Art. 11 1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10. 2)Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 21 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 2) L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo. 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. 5)In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo. 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea. 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea
della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea
ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge
e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso
svolge le seguenti attività: 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti. 11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Art. 13 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci. 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Art. 14 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea elegge (se il Collegio è scelto tra i soci) oppure nomina (se il Collegio è esterno all’associazione) il Collegio dei Revisori dei conti. Nel caso in cui i Revisori vengano scelti tra i soci, non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. 2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e nomina al proprio interno un Presidente. 3) I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. 2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore. Art. 16 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia. |